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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1985, n. 8

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 (in G.U. 29/03/1985, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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Testo in vigore dal: 28-1-1985
al: 29-3-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  sanare  talune  partite
debitorie  delle  unita'  sanitarie locali, al fine di consentirne la
correttezza dei rapporti gestionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  primo  e  secondo  comma  dell'articolo  26  della legge 27
dicembre 1983, n. 730, sono cosi' sostituiti:
  "Nei  limiti  dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati
al  31  dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del
secondo  comma  dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n.  638, i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati -
anche  in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9),
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  ed  alle  proprie  norme
statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite
debitorie  verso  i  fornitori,  i  medici, le farmacie, le strutture
convenzionate,   il   personale  dipendente  dalle  unita'  sanitarie
medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico
nazionale  di  lavoro  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  25 giugno 1983, n. 348, nonche' verso gli assistiti per i
rimborsi  relativi  a  prestazioni  erogate  in  forma  indiretta. Le
partite  debitorie  derivanti  da  determinazioni  o  da revisione di
prezzi,  tariffe  o  diarie  per contratti o convenzioni ed afferenti
agli  anni  1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro
il  31 dicembre 1983 purche' le deliberazioni relative, di competenza
delle  unita'  sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate
entro  lo  stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato
al 31 dicembre 1983.
  Il  pagamento in anticipazione di cui al comma precedente puo' aver
luogo  solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita
dichiarazione  rilasciata  dal  presidente del comitato di gestione e
certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di
pagamenti  riferiti  esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a
scadenza  entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I
debiti  che  vengono  a scadenza nell'esercizio 1984, ancorche' sorti
negli  esercizi  precedenti,  fanno  carico  alle  dotazioni di cassa
dell'anno 1984".
  2.  La  lettera  a) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, e' cosi' sostituita:
  "a)  al  pagamento  delle  partite  debitorie  verso i fornitori, i
medici,   le  farmacie,  le  strutture  convenzionate,  il  personale
dipendente  dalle  unita'  sanitarie locali, anche per quanto attiene
all'attuazione  dell'accordo  unico nazionale di lavoro approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  giugno 1983, n. 348,
nonche'  verso  gli  assistiti  per i rimborsi relativi a prestazioni
erogate  in  forma  indiretta,  di cui al primo comma, non pagate dai
tesorieri".
  3.  Il  quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, e' abrogato.