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LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1

Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1985)
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Testo in vigore dal: 13-1-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  sesto  comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietata  l'intestazione  a  societa' fiduciarie o estere della
maggioranza  delle  azioni  o  delle quote delle societa' editrici di
giornali  quotidiani  costituite in forma di societa' per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di
azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa'
editrici  stesse  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice civile.
Analogo  divieto  vale  per  le  azioni o le quote delle societa' che
direttamente  o  indirettamente  controllino  le societa' editrici di
giornali quotidiani".
  La  lettera  c)  del  settimo  comma  dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente:
  "c)  qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei  soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote
da   essi  possedute,  nonche'  degli  eventuali  aventi  diritto  di
intervenire  all'assemblea  che  approva  il bilancio della societa',
entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".