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LEGGE 8 novembre 1984, n. 750

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2003)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  in
possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
alla  presente  legge  e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e'
consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.
  L'uso  di  tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia  nella  lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi
enunciate nell'allegato.
  In   conformita'  delle  direttive  comunitarie,  l'elenco  di  cui
all'allegato  alla  presente  legge  e'  modificato  con  decreto del
Ministro  della  sanita'  di  concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.