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LEGGE 16 ottobre 1984, n. 719

Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 13-11-1984
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  sesto  e  settimo  dell'articolo 69 del testo unico delle
norme   sulla   circolazione  stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Le  macchine agricole che, per necessita' funzionali, hanno limiti
di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33
del  presente  testo  unico  debbono  essere munite, per circolare su
strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto
dall'articolo successivo.
  Chiunque  circola  su strada pubblica con una macchina agricola che
supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto
la   prescritta   autorizzazione,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  L.  200.000  a L.
800.000".