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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. 689

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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Testo in vigore dal: 3-11-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981,
n.  904,  di  modifica dello statuto della Universita' degli studi di
Ancona;
  Veduta  la  rettorale  16  aprile  1982,  n. 12770, con la quale si
segnalano  alcuni  errori  materiali  commessi  nella  redazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904;
  Riconosciuta  la  necessita' di provvedere a rettificare il decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, sopra citato;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904,
citato nella premessa, concernente il riordinamento della facolta' di
ingegneria dell'Universita' di Ancona, e' rettificato come segue:

    Art. 18, lettera a):

=====================================================================
            da             |                    a
=====================================================================
                           |Laurea in ingegneria civile (sezione
Laurea in ingegneria civile|edile)

    Art. 19:

=====================================================================
                da                |                a
=====================================================================
* Tecnologia degli elementi       |* Tecnologie degli elementi
costruttivi                       |costruttivi

    Art. 22:

=====================================================================
                da                |                a
=====================================================================
Costruzioni delle macchine        |Costruzioni di macchine
Macchine II                       |* Macchine II
Tecnologia generale dei materiali |Tecnologie generali dei materiali

    Art. 23:

=====================================================================
                da                |                a
=====================================================================
Tecnologia degli elementi         |Tecnologie degli elementi
costruttivi                       |costruttivi
---------------------------------------------------------------------
Strumentazione chimica e analisi  |Strumentazione chimica e analisi
chimica strutturale               |chimica strumentale

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 giugno 1984

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1984
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 296