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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Misure urgenti in materia sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733 (in G.U. 31/10/1984, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 1-9-1984
al: 31-10-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
immediate misure in materia sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29
della  legge  27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese
correnti  di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole
unita'  sanitarie  locali non superino il limite di cui al successivo
comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare  gli  enti  che  nel  rispettivo territorio esercitano le
funzioni  del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai
propri  bilanci  di  previsione  per  l'anno  1984  entro  il  limite
complessivo  della  spesa  sanitaria  di  natura  corrente  impegnata
nell'ambito  regionale  o  provinciale  per la gestione di competenza
dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.
  3.  A  tal  fine,  entro  il  25 settembre 1984, gli enti di cui al
precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia
autonoma,  sulla  base  di  quanto risulta dalle scritture contabili,
l'ammontare  complessivo  della spesa di parte corrente impegnata per
la   gestione  di  competenza  relativa  al  1983  mediante  apposita
dichiarazione   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   e  dal
responsabile  dei  servizi  amministrativi; copia della dichiarazione
deve essere trasmessa ai Ministeri della sanita' e del tesoro.