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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Misure urgenti in materia sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733 (in G.U. 31/10/1984, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 1-11-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
immediate misure in materia sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29
della  legge  27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese
correnti  di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole
unita'  sanitarie  locali non superino il limite di cui al successivo
comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare  ((le  unita'  sanitarie  locali  e))  gli  enti  che nel
rispettivo  territorio  esercitano le funzioni del Servizio sanitario
nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per
l'anno  1984  entro  il  limite  complessivo della spesa sanitaria di
natura  corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la
gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del
10 per cento.
  ((2-bis.   Alla  maggiore  spesa  derivante  dall'applicazione  del
precedente  comma  che  non  trova  copertura nelle assegnazioni alle
regioni  e  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano a valere
sulla  dotazione  del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per
l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della
spesa  sanitaria  corrente,  gli  enti  medesimi  provvedono mediante
operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,   sentita   la   commissione
interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281.  Non  si  applicano  i limiti per l'assunzione di mutui previsti
dalle  vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti
l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.
  2-ter.  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i
mutui  di  cui  al  precedente  comma;  essa deve comunicare all'ente
interessato  la  propria  adesione  di massima sulle domande di mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le
modalita' determinate ai sensi del precedente comma.
  2-quater.  L'onere  di  ammortamento dei mutui di cui al precedente
comma,  valutato  in  lire  400  miliardi annue a decorrere dall'anno
finanziario  1986,  e'  assunto  a  carico  del  bilancio dello Stato
mediante   corrispondente   riduzione  di  apposito  stanziamento  da
iscrivere,  per detto anno finanziario, nello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  e  per  gli  esercizi successivi a carico del
capitolo  concernente  la  dotazione del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente)).
  3.  A  tal  fine,  entro il ((30 ottobre)) 1984, gli enti di cui al
precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia
autonoma,  sulla  base  di  quanto risulta dalle scritture contabili,
l'ammontare  complessivo  della spesa di parte corrente impegnata per
la   gestione  di  competenza  relativa  al  1983  mediante  apposita
dichiarazione   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   e  dal
responsabile  dei  servizi  amministrativi; copia della dichiarazione
deve essere trasmessa ai Ministeri della sanita' e del tesoro.