stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 agosto 1984, n. 464

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

nascondi
Testo in vigore dal: 1-9-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               Obblighi di informazione nei confronti
                       del Servizio geologico

  Chiunque  intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed
indagini,  a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici,
per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di
trenta  metri  dal  piano  di  campagna  ovvero  a  mezzo di gallerie
suborizzontali  o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri,
deve  darne  comunicazione  al  Servizio  geologico  della  Direzione
generale  delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle
indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e
delle   indagini  programmati  e  deve  fare  pervenire  al  Servizio
geologico,  entro  trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle
indagini,   una   dettagliata  relazione,  corredata  dalla  relativa
documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
modificare  con  proprio  decreto,  sentito  il Comitato geologico, i
limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.