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LEGGE 4 agosto 1984, n. 423

Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente.

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vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 9-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  nazionale  di  lavoro  per  i  ciechi,  istituito con regio
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge
18 aprile 1935, n. 961, e' soppresso.
  La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le
modalita'  di  cui  alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio
liquidazioni   presso  il  Ministero  del  tesoro  al  quale  saranno
trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.