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LEGGE 27 luglio 1984, n. 397

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore.

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Testo in vigore dal: 16-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  235  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza).
  Gli  ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza
pubblica  devono  arrestare  chiunque  e'  colto  in  flagranza di un
delitto  non  colposo  per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.
  Devono  altresi'  procedere  all'arresto di chi e' stato dichiarato
delinquente  abituale,  professionale o per tendenza, ovvero si trova
sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste
dalla  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965,
n.  575,  e  successive  modificazioni,  di  coloro  che  si  trovano
illegalmente  nel  territorio  dello  Stato e di coloro che sono gia'
stati  condannati  alla  pena  dell'ergastolo  o della reclusione per
delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non
colposo  punibile  con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre
anni.
  Se  si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza
deve  essere  eseguito  se  la  querela  viene  proposta,  anche  con
dichiarazione  resa  oralmente  all'ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria  o  della  forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente
diritto  dichiara  di  rimettere  la  querela,  l'arrestato  e' posto
immediatamente in liberta'".