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LEGGE 21 luglio 1984, n. 362

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonchè istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal: 30-7-1984
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono  ((...))
stabilite in lire 24.612 al quintale. 
  L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come  carburante
nell'autotrazione e la corrispondente  sovrimposta  di  confine  sono
stabilite nella misura di lire 30 per metro  cubo  di  prodotto  alla
temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale. 
  Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti  hanno  effetto
dal 1 gennaio 1985.