stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 luglio 1984, n. 360

Regolazione delle attività della "Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro", istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 8-8-1984
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  A modificazione  ed  integrazione  delle  norme  di  cui  al  regio
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con  legge
20 dicembre 1937, n. 2352, e  successive  modificazioni,  la  Sezione
autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e  turistico  presso
la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito  a
medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente  od  in
forme associate, svolgono attivita'  economiche  nel  comparto  delle
attivita' alberghiere e turistiche,  ivi  compresi  gli  stabilimenti
termali  e  balneari,  gli   impianti   complementari   all'attivita'
turistica e comunque  atti  a  favorirne  lo  sviluppo,  nonche'  gli
impianti sportivi e ricreativi. 
  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno
apportate con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  sentito  il   Comitato
interministeriale per  il  credito  ed  il  risparmio,  le  opportune
modifiche allo statuto della Sezione. 
  Il nuovo statuto determinera' il capitale,  le  norme  per  il  suo
aumento,  le  categorie  di   partecipanti   e   le   modalita'   dei
trasferimenti di quote. Determinera'  e  disciplinera'  altresi'  gli
organi,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Sezione  ivi
compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che  debbono
assistere le stesse nonche' le forme di provvista consentite. 
  I finanziamenti posti in essere dalla Sezione  non  potranno  avere
durata inferiore a  diciotto  mesi  o  al  termine  che  il  Comitato
interministeriale per il credito  e  il  risparmio  determinera'  per
separare le operazioni a breve da quelle a medio termine. 
  E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 luglio 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                              CRAXI - GORIA - LAGORIO 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI