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LEGGE 12 giugno 1984, n. 231

Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25, e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

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Testo in vigore dal: 3-7-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda   nazionale   autonoma  delle  strade  e'  autorizzata  a
provvedere  alla  spesa di lire 75 miliardi per il pagamento di oneri
per  rate  di  saldo  lavori,  revisione  prezzi, interessi moratori,
espropri  e  contenzioso  relativi  alla  realizzazione  delle  opere
previste  dal  decreto-legge  10  febbraio 1977, n. 19, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.
  Alla  spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n.
19,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 6 aprile
1977, n. 106, cosi' come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge
30  dicembre  1979,  n.  661, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.
  Il  suindicato  importo  di lire 75 miliardi sara' accreditato alla
contabilita'  speciale  intestata al direttore generale dell'ANAS, ai
sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  10 febbraio 1977, n. 19,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n.
106,  cosi'  come  sostituito  dall'articolo  6  del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 32.