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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 210

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1988)
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  1983),  la quale, all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in
lire  1.350  miliardi  il  limite  massimo  di spesa per l'anno 1983,
relativo  ai  rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione
del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e
del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  dell'8  marzo  1984,  con  la  quale,  respinte  o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle
trattative,    e'    stata   autorizzata,   previa   verifica   delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
raggiunta  in  data 14 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e
le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL;
  Visto  che,  in  relazione alle riserve formulate dalla Federazione
unitaria  CGIL,  CISL  e  UIL,  il Consiglio dei Ministri ha altresi'
deliberato  di  autorizzare  l'integrazione  della  citata ipotesi di
accordo per quanto concerne la riduzione dell'orario di lavoro;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Area di applicazione

  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto si applicano al
personale  dipendente  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
esclusione dei dirigenti.
  Le  disposizioni  predette  si  riferiscono  al  periodo  1 gennaio
1982-31 dicembre 1984.
  Gli   effetti   economici,  con  inizio  dal  1  gennaio  1983,  si
protraggono fino al 30 giugno 1985.