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LEGGE 31 maggio 1984, n. 193

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2001)
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Testo in vigore dal: 13-7-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23
aprile  1981,  n.  155,  in  materia  di  pensionamento anticipato e'
stabilito  in  50  anni  di  eta'  per i lavoratori che, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  siano  dipendenti delle
aziende  industriali  del  settore  siderurgico,  dalle  aziende  che
svolgono  in  modo  continuativo e prevalente attivita' di servizio e
manutenzione   negli  stabilimenti  siderurgici,  dalle  aziende  che
svolgono  attivita'  di  produzione  di  carbone  coke, dalle aziende
produttrici  di  materiali  refrattari,  dalle aziende produttrici di
elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche'
dalle  aziende  che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000
ed  esercitano  la  commercializzazione  esclusivamente  di  prodotti
siderurgici.
  I  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  di cui al primo comma, i
quali  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente,  legge
fruiscano  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale
ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione
dell'impresa  successivamente  al  1  gennaio  1981,  possono  essere
ammessi  al  pensionamento  anticipato,  sussistendone  i  requisiti,
purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile  1981,  n.  155,  si  applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale
termine  e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende
di cui al primo comma del presente articolo.(2)
  Il  trattamento  di  prepensionamento di cui ai commi precedenti e'
esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione
di  invalidita'.  Ai  predetti  lavoratori  titolari  di  pensione di
invalidita'   verra'   corrisposto   un   supplemento   di  pensione,
commisurato  alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale
eta'  pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita'
contributiva  dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto
l'assegno  di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
e'  aumentata  di  un  periodo  pari a quello compreso tra la data di
risoluzione  del  rapporto  di lavoro e quella del compimento del 60°
anno  di  eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  fino al 31 dicembre 1986 per i
lavoratori  di  cui  agli  articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile
1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge
22  dicembre  1981,  n.  791, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
  La  Cassa  per  l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
corrisponde  al  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti una somma pari
all'importo  risultante  dall'applicazione dell'aliquota contributiva
in  vigore,  per  il  Fondo  medesimo,  sull'importo  che  si ottiene
moltiplicando  per  i  mesi  di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione  percepita  da ogni lavoratore interessato, rapportata a
mese.  I  contributi  versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni
vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari.
  Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa
agli  interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di
pensione,   esclusa   la   tredicesima   mensilita',  anticipatamente
corrisposta  fino  al raggiungimento della normale eta' pensionabile,
per  l'importo  massimo della integrazione salariale straordinaria di
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427. (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 30 dicembre 1985, n.787, convertito, con modificazioni, con la
L.  28  febbraio 1986, n. 45, ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che
Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 maggio 1984, n. 193, e' differito al 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il  D.L  30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con
la  L.  29 febbraio 1988, n. 48, ha disposto (con l'art. 5, commi 4 e
5)  che  "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1984,  n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al
settore  alluminio,  ivi  compresa  la  produzione  di allumina, alle
imprese  armatoriali  poste in amministrazione straordinaria ai sensi
del   decreto-legge   30   gennaio   1979,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e al settore
fibrocemento   e   amianto,   anche   per   i  lavoratori  licenziati
successivamente  al  1  giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore
cessate a causa di fallimento.
In  riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le
donne   dipendenti   del  settore  siderurgico  possono  accedere  al
prepensionamento  anche  se  hanno  una  eta'  inferiore a 50 anni, e
comunque  non  inferiore  ai  47  anni,  purche'  possano  far valere
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  300  contributi  mensili  ovvero  1.300
contributi  settimanali  di  cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488."
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AGGIORNAMENTO (5)
La  Corte  Costituzionale, con sentenza con sentenza 3-6 luglio 1989,
n.   371   (in   G.U.  1a  s.s.  12/7/1989,  n.  28),  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale del presente articolo 1 "nella parte
in  cui  non  riconosce  alla lavoratrice del settore siderurgico, in
caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno
di  eta',  di  conseguire  la medesima anzianita' contributiva fino a
sessanta anni come per il lavoratore."