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LEGGE 31 maggio 1984, n. 190

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 17-6-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In   deroga   a  quanto  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  21  agosto 1945, n. 518, la proposta di
concessione  di  medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della
Guardia  di  finanza  puo'  essere presentata entro il termine di tre
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, mediante
invio,   con  la  relativa  documentazione,  alla  commissione  unica
nazionale  di  primo  grado  per  la  concessione delle qualifiche di
partigiano  e delle decorazioni al valor militare del Ministero della
difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 maggio 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - VISENTINI -
                                                    SPADOLINI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI