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DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 giugno 1984, n. 219 (in G.U. 14/06/1984, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
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Testo in vigore dal: 1-1-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di adottare misure immediate e
temporanee  per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti
medi  del  tasso  programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la
ripresa  economica  generale  e mantenere il potere di acquisto delle
retribuzioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 aprile 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, della sanita', del
tesoro e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe
e  dei  prezzi  amministrati  dei  beni e servizi inclusi nell'indice
ISTAT  dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale non
puo'   superare,  nel  complesso,  il  tasso  massimo  di  inflazione
indicato,  nella  relazione  previsionale e programmatica del Governo
per  l'anno  medesimo,  nella  misura del 10 per cento. A tal fine il
Comitato  interministeriale  dei  prezzi,  o  la  giunta  in  caso di
urgenza,  nell'ambito  dei  poteri di coordinamento di cui al decreto
legislativo  luogotenenziale  19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere
preventivo  vincolante  sulle  proposte di incrementi di tariffe e di
prezzi  amministrati  da  deliberarsi  da parte di altri organi delle
amministrazioni  centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ed   emana   apposite   direttive   alle  amministrazioni  regionali,
provinciali  e  comunali  ed ai comitati provinciali dei prezzi per i
provvedimenti   da   adottarsi   nell'ambito   territoriale  di  loro
competenza.
  ((Per  il  1985  il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del
contenimento,  nel  complesso, della media ponderata degli incrementi
delle  tariffe  e  dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi
nell'indice  ISTAT  dei  prezzi al consumo per l'intera collettivita'
nazionale  entro  il  tasso  massimo d'inflazione indicato per l'anno
stesso  nella  relazione  previsionale  e  programmatica del Governo,
esprime,  nell'ambito  dei  poteri di coordinamento di cui al decreto
legislativo   luogotenenziale   19   ottobre  1944,  n.  347,  parere
preventivo  vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da
parte  di  altri  organi  delle amministrazioni centrali dello Stato,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  ed  emana  apposite direttive alle
amministrazioni  regionali,  provinciali  e  comunali  ed ai comitati
provinciali  dei  prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito
territoriale di loro competenza)).
  1-bis.  Il  Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o
il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o
della  Giunta,  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  15  settembre  1947,  n.  896,  puo'
sospendere,  in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati
provinciali  dei  prezzi  in  violazione  delle  disposizioni o delle
direttive di cui al comma precedente.
  1-ter.  Il  provvedimento  di  sospensione  perde efficacia ove nei
novanta  giorni  successivi non sia intervenuto annullamento da parte
del Comitato interministeriale dei prezzi.
  1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro
competenze  in  materia  di  prezzi  e  tariffe,  si  uniformano alle
disposizioni di cui al comma 1.
  1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1984 e' costituito un apposito fondo di lire 400
miliardi  al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello
Stato  e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
n.  468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle
minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si
dovessero  accertare  in  conseguenza  del  contenimento dei prezzi e
delle  tariffe,  in  applicazione  di quanto disposto dal comma 1 del
presente  articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita
certificazione   dell'azienda  o  ente,  convalidata  dall'organo  di
riscontro interno.
  1-sexies.  Alla  ripartizione  del fondo di cui al comma precedente
provvede  il  Ministro  del  tesoro  con  propri  decreti  per quanto
riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello
Stato,  mentre  per  gli  enti  di  cui all'articolo 25 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si
provvede con appositi provvedimenti legislativi.
  1-septies.  All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui
al  comma  1-quinquies  si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  4677  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
  1-octies.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.