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DECRETO-LEGGE 9 aprile 1984, n. 62

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 giugno 1984, n. 212 (in G.U. 09/06/1984, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal: 10-6-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di provvedere a
consentire  la  definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali
di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria
per   le   quali  sia  imminente  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonche' di adeguare
la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, numero 696, in
relazione alle richieste di intervento previste;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Qualora  siano  in  via di definizione soluzioni imprenditoriali e
gestionali  che  realizzano  un'adeguata  salvaguardia  dei patrimoni
aziendali  e  dei  livelli  occupazionali, il termine di cui al comma
precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo
di  otto  mesi,  per  le  imprese  il  cui  regime  commissariale  di
amministrazione  straordinaria  e'  in  scadenza entro il 31 dicembre
1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile
1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
  Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario
della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito
piano,  che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il
coordinamento  della  politica  industriale (CIPI). Con il decreto di
approvazione   del   piano   il  Ministro  determina  la  durata  del
differimento del termine indicato nel precedente comma")).