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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1984
al: 18-4-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
proroga  dei  termini  per  la  gestione stralcio della attivita' del
Commissario  delle zone terremotate della Campania e della Basilicata
e   per   l'attuazione   dell'intervento   in  favore  dei  territori
terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni,  nonche'  la  modifica  di  alcune  disposizioni della
medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli
indicati territori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini

  1.  Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della
legge 11 aprile 1983, n. 114, e' differito al 30 giugno 1984.
  2.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
conserva  i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre
1980,  n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980,  n. 874, limitatamente alla residua attivita' straordinaria con
esclusione  di  ogni  iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a
carico dei fondi destinati alla ricostruzione.
  3.  L'attivita'  di ordinaria gestione e' svolta, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  dai  prefetti  di cui al quinto comma dell'articolo 1 della
legge  11  aprile  1983, n. 114, ai quali e' demandata, a norma della
medesima  disposizione,  la  definizione  degli impegni assunti nella
fase di emergenza.
  4.  Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13
del   decreto-legge   27   febbraio  1982,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato al 31
dicembre  1984.  Il  termine  di cui all'articolo 23-bis dello stesso
decreto-legge,  cosi'  come convertito dalla predetta legge 29 aprile
1982,  n.  187,  e'  prorogato fino al termine dell'annata agraria in
corso  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui
all'articolo   9,   secondo   comma,   del   medesimo  decreto-legge,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e'
prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984
sono  prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni.
  5.  Le  convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa
legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia
oltre  il  30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non puo' assumere
incarichi  professionali  privati  concernenti pratiche connesse allo
svolgimento  della  convenzione.  In  caso  di risoluzione di essa in
attuazione  del  principio  di  cui  al presente comma il comune puo'
procedere alla sostituzione con altro tecnico.
  6.  Ai  comuni  disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non
abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti
dall'assunzione  di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel
1980,  e'  concesso  un  contributo  a  pareggio  sul  fondo  di  cui
all'articolo  3  della  legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo
costituisce  base  per  i  trasferimenti  statali  per l'anno 1983 in
aggiunta  a  quanto  previsto  dall'articolo  2  del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131.
  7.  Il  Ministro  dell'interno  o i prefetti, secondo le rispettive
competenze  a  norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono,
entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto, a
coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o
gravemente  danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari
di  cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n.  57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.
187, la cui disposizione e' prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il
relativo  onere  e'  a  carico  del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
  8.  I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e
1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981
nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonche' nei
comuni   danneggiati   della  Puglia,  individuati  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13
febbraio  1981,  n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15
aprile  1981,  n.  128,  sono,  a  domanda, dispensati, anche se gia'
arruolati  ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva,
anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.