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LEGGE 5 gennaio 1984, n. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele".

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Testo in vigore dal: 24-1-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  2  della legge 4 luglio 1970, n. 507, e' sostituito dal
seguente:
  "Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di
peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento
nazionale,  macellati  in  ottimo  stato  sanitario  e  perfettamente
dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore
a  nove  mesi  dalla  salatura che puo' avvenire durante tutto l'arco
dell'anno.  E'  escluso  ogni  procedimento  di  stagionatura forzata
(stufatura).
  Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di
San  Daniele,  tranne  la  refrigerazione,  non  debbono subire alcun
trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 gennaio 1984

                               PERTINI

                                                     CRAXI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI