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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746

Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 (in G.U. 29/02/1984, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
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Testo in vigore dal: 1-1-1984
al: 29-2-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze; 
  
                                EMANA 
  
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  
  1. Le disposizioni di cui alla lettera c)  del  primo  comma  e  al
secondo comma  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  si
applicano a condizione: 
    a)   che   l'ammontare   dei   corrispettivi    delle    cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso  articolo
effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore  al  dieci
per cento del volume d'affari determinato a  norma  dell'articolo  20
dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni  in
transito o depositati nei luoghi soggetti  a  vigilanza  doganale.  I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno  iniziato  l'attivita'
da un periodo inferiore a dodici mesi,  hanno  facolta'  di  assumere
come  ammontare  di  riferimento,  in  ciascun   mese,   quello   dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se
il relativo ammontare superi la predetta percentuale  del  volume  di
affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
    b) che i  dati  di  cui  alla  precedente  lettera  risultino  da
apposita dichiarazione redatta in conformita'  al  modello  approvato
con decreto del Ministro delle finanze. 
  La dichiarazione  deve  essere  presentata  al  competente  ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il  31  gennaio  ovvero  oltre
tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima  operazione
senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti  che  assumono  come
ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle  esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre
che ne permangano i presupposti, per un triennio  solare  e,  qualora
non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca  deve
essere comunicata  all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a
ciascun triennio; 
  c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti
o importazioni senza applicazione della imposta risulti  da  apposita
dichiarazione,  redatta  in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto del Ministro  delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del
numero  di  partita  IVA  del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o  spedita  al
fornitore  o  prestatore,  ovvero   presentata   in   dogana,   prima
dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare
anche piu' operazioni tra le stesse parti. 
  2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere  redatta  in
tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento  della  conformita'
degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario,  e'  restituito
dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera c),
redatta in duplice esemplare, deve essere  progressivamente  numerata
dal dichiarante e  dal  fornitore  o  prestatore,  annotata  entro  i
quindici giorni successivi a quello di  emissione  o  ricevimento  in
apposito registro tenuto a norma dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e  conservata  a  norma  dello  stesso  articolo;  gli
estremi della dichiarazione  devono  essere  indicati  nelle  fatture
emesse in base ad essa. 
  3. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di  acquistare  o
importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta  ai  sensi  del
primo comma devono annotare, in ciascun mese,  nei  registri  di  cui
agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del  decreto
ivi  indicato  ovvero  nel  registro  di  cui  al  precedente  comma,
l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio
del mese precedente  e  quello  degli  acquisti  effettuati  e  delle
importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta  ai
sensi dell'articolo 8, lettera c), dello  stesso  decreto  risultante
dalle relative fatture e bollette doganali. Gli  stessi  contribuenti
devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro  il
mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto
delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo  e  nel  secondo
semestre solare redatto  in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto del Ministro delle finanze. 
  4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che  hanno
effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in  ogni
caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984,  allegare
alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei  fornitori  e
dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.