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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746

Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 (in G.U. 29/02/1984, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni di cui alla lettera c)  del  primo  comma  e  al
secondo comma  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  si
applicano a condizione: 
    a)   che   l'ammontare   dei   corrispettivi    delle    cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso  articolo
effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore  al  dieci
per cento del volume d'affari determinato a  norma  dell'articolo  20
dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni  in
transito o depositati nei luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale  e
delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I  contribuenti,
ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da  un  periodo
inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di
riferimento,  in  ciascun  mese,  quello  dei   corrispettivi   delle
esportazioni  fatte  nei  dodici  mesi  precedenti,  se  il  relativo
ammontare superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; (11) 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N.  330,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 
    ((c) che l'intento di  avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa
per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di  ricezione.  La
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi  del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono  essere  indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale.  Per  la  verifica  di
tali  indicazioni  al  momento  dell'importazione,  l'Agenzia   delle
entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
la  banca  dati  delle  dichiarazioni  di  intento   per   dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione)). ((13)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58)). ((13)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  20,
comma 3) che le presenti modifiche si  applicano  alle  dichiarazioni
d'intento relative ad operazioni senza applicazione  dell'imposta  da
effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  12-septies,  comma
4) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34.