stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1983, n. 669

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-1-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con
modifiche, dalla legge 29  novembre  1952,  n.  2388,  nel  quale  e'
prevista  la  possibilita'  di  estendere  l'obbligo  dell'iscrizione
all'Ente nazionale, di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
dello spettacolo  (ENPALS)  con  decreto  del  Capo  dello  Stato  su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre
categorie di lavoratori dello spettacolo non  contemplate  dal  primo
comma dello stesso articolo; 
  Ravvisata la  necessita'  di  estendere  l'obbligo  della  predetta
iscrizione agli addetti  ai  totalizzatori  che  operano  presso  gli
ippodromi come prestatori d'opera; 
  Considerata l'opportunita' di inserire  la  predetta  categoria  di
lavoratori dello spettacolo al  punto  21  dell'art.  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ove
gia' trovano collocazione, fra i dipendenti  degli  ippodromi,  anche
gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  punto  21)  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  del   Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con
modifiche, dalla legge 29 novembre  1952,  n.  2388,  sostituito  dal
seguente: 
    21) impiegati ed operai dipendenti dalle  case  da  gioco,  dagli
ippodromi e dalle scuderie dei cavalli  da  corsa  e  dai  cinodromi;
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi;  addetti
agli  impianti  sportivi;  dipendenti  dalle  imprese  di  spettacolo
viaggianti. 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1 agosto 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                               SCOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1983 
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 213