stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 dicembre 1983, n. 651

Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1986)
nascondi
vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal: 1-12-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               Contenuti dell'intervento straordinario
  L'intervento   straordinario  dello  Stato  nei  territori  di  cui
all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978, n. 218, e' finalizzato al riequilibrio socio-economico e
allo  sviluppo  dei  territori  medesimi  nel  quadro  dello sviluppo
economico  nazionale  e  si  realizza,  mediante interventi organici,
straordinari  e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e
allo  sviluppo delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei
servizi  reali,  al fine di garantire l'occupazione della manodopera,
soprattutto giovanile.
  In particolare, l'intervento straordinario prevede:
    a)  interventi  organici consistenti nella realizzazione di opere
pubbliche  e  di  infrastrutture  generali al servizio dello sviluppo
civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del
territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei
sistemi urbani;
    b)   interventi   finalizzati   allo   sviluppo  delle  attivita'
produttive,   ivi   comprese   le   incentivazioni   e  le  attivita'
promozionali   dell'iniziativa   economica,   dirette   a  migliorare
l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche,
diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e
la  produttivita',  commercializzare  e  valorizzare  la  produzione,
sostenere la ricerca e la sperimentazione;
    c)  attivita'  di  assistenza tecnica e di formazione dei quadri,
funzionali  agli  obiettivi  della  presente  legge,  con particolare
riguardo  al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il
potenziamento del sistema delle autonomie locali.