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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 372

Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonchè norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/1983)
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Testo in vigore dal: 13-8-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
fronteggiare  problemi  insorti  in  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione e di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su
alcuni prodotti petroliferi:

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 agosto 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  (1)  Il  termine  di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983
dall'articolo  1  della  legge 28 dicembre 1982, n. 945, e' differito
fino  alla  data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
  (2)  Restano  a  carico  dello Stato le somme dovute dai privati ai
sensi  del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche  delle  diverse  categorie, approvato con regio decreto 25
luglio  1904,  n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per
le  nuove  opere  e  per  i  lavori di manutenzione relativi ad opere
idrauliche,  classificate  o  classificabili  in  seconda  o in terza
categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in
corso  di  esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero
delle  somme  gia'  anticipate dallo Stato, ne' al rimborso di quelle
versate all'erario.
  (3)  All'onere  derivante dalla minore entrata di cui al precedente
comma,  valutato  in  lire  155  milioni  nell'anno 1983, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  relativo  al  medesimo  anno
finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce "Ministero della
marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale".
  (4)  La  gestione  governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana,
istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni  legislative per il risanamento delle ferrovie in regime
di  concessione  ed  in  gestione governativa, sulla base dei criteri
stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
  I  conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di
previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per  l'anno  1983  ed  ai
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
  (5) Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge
2 agosto 1982, n. 528, e' prorogato al 31 dicembre 1984.