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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 346

Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1987)
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Testo in vigore dal: 21-7-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n.  155,  recante  nuove
disposizioni  circa  la  composizione  della  delegazione  di   parte
pubblica e norme per  la  definizione  delle  esigenze  organizzative
degli enti; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411, e 16  ottobre  1979,  n.  509,  recanti  disposizioni  circa  la
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli  enti  pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1983); 
  Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468; 
  Verificate le  compatibilita'  finanziarie  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione dell'accordo di cui al presente decreto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  16  giugno  1983,   relativa   (previa   reiezione   o
dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni formulate  dalle
organizzazioni  sindacali  dissenzienti  o  non  rappresentate  nella
relativa delegazione) alla disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del
personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 9 aprile 1983 fra
la delegazione della pubblica  amministrazione  costituita  ai  sensi
dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative   su   base
nazionale dei lavoratori dipendenti dai predetti enti; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro  e
della previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Sono  emanate  le  norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
dall'accordo relativo al personale degli enti pubblici  di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, nel testo annesso al presente decreto. 
  La spesa relativa all'applicazione del presente decreto e' valutata
in lire 99,3 miliardi per l'anno  1983,  in  lire  193  miliardi  per
l'anno 1984 ed in lire  270,4  miliardi  per  l'anno  1985;  ad  essa
provvedono gli enti pubblici  all'uopo  parzialmente  utilizzando  le
disponibilita' del  proprio  bilancio  provenienti  dai  conferimenti
operati a carico del  bilancio  dello  Stato  o  quelle  affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dai  medesimi
enti. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 giugno 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                 FANFANI - SCHIETROMA 
                                                  - GORIA - BODRATO - 
                                                               SCOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983 
  Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 2.