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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. 1188

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-6-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la nota rettorale n. G 90483 del 2 aprile 1982;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981,
n.  1069, con il quale e' stato provveduto alla introduzione di nuove
norme  generali  sulle  scuole  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
  Considerato  che  nella redazione del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  1069  si e' verificato un errore materiale nel
senso  che  nell'art. 492 (ex 474) i due commi riportati non dovevano
costituire  una  sostituzione,  bensi' una aggiunta prima dell'ultimo
comma;
  Riconosciuta  la necessita' di apportare le opportune correzioni al
suddetto  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n.
1069;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1981, n.
1069,  e'  rettificato nel senso che i due commi riportati non devono
costituire  una  sostituzione,  bensi' una aggiunta prima dell'ultimo
comma,  in  modo  da  ottenere  che  il  testo  dell'articolo  sia il
seguente:
  Art.  492.  -  Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i
laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo.
  E'  richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
professionale  rilasciato  dall'autorita'  competente che rappresenta
titolo  comunque  indispensabile  per  essere  ammessi  agli esami di
profitto.
  L'ammissione  alle scuole e' subordinata ad un concorso, per titoli
ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facolta'.
  Per  ogni  scuola  e'  fissato il numero massimo di specializzandi,
stabilito  in base alla recettivita' ed alle attrezzature didattiche,
di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.
  I  cittadini  stranieri  possono essere ammessi in soprannumero nel
limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unita'
per  eccesso  e  sempre  che  abbiano  superato l'esame di ammissione
previsto per i candidati italiani.
  Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate,
nel  rispetto  del limite massimo di cui al precedente comma e con le
stesse  modalita'  concorsuali,  puo'  autorizzare  la concessione di
posti  in  soprannumero  ad  amministrazioni  statali militari che ne
abbiano fatto motivata richiesta.
  Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 novembre 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1983
  Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 30