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LEGGE 10 maggio 1983, n. 193

Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal: 3-6-1983
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Nella prima applicazione della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  ai
concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine  e  grado  in
lingua tedesca e nelle localita' ladine nella  provincia  di  Bolzano
sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato  il  limite  di
eta'  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purche' essi siano  stati  assunti
in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio,
in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di eta',
e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico
in cui sono banditi i concorsi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 maggio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                   FANFANI - FALCUCCI 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA