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LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
Testo in vigore dal: 7-2-2014
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
 
  1. Il minore ha diritto di crescere ed essere  educato  nell'ambito
della propria famiglia. 
  2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la ((responsabilita')) genitoriale non  possono  essere  di  ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla  propria  famiglia.  A  tal
fine a favore della famiglia sono disposti interventi di  sostegno  e
di aiuto. 
  3. Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi,  nel  rispetto
della  loro  autonomia  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
disponibili, i nuclei familiari  a  rischio,  al  fine  di  prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere  educato  nell'ambito
della  propria  famiglia.  Essi  promuovono  altresi'  iniziative  di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e  di
sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli  operatori
sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie
e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. 
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei  minori  e
delle famiglie  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al
presente comma. 
  4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione del minore,  si  applicano  gli  istituti  di  cui  alla
presente legge. 
  5. Il diritto del minore  a  vivere,  crescere  ed  essere  educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di etnia, di eta', di lingua,  di  religione  e  nel  rispetto  della
identita' culturale del minore e comunque  non  in  contrasto  con  i
principi fondamentali dell'ordinamento.