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LEGGE 10 maggio 1983, n. 180

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

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Testo in vigore dal: 14-5-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Tra  gli  interventi  per  far  fronte  alle emergenze previsti dal
secondo  comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829,  convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n.
938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive
con  le  quali  il  Ministro  per  il  coordinamento della protezione
civile,  acquisito  il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri,
dispone  sospensioni  o  differimenti  di  termini,  anche per quanto
riguarda  l'adempimento  di  prestazioni  obbligatorie  nei confronti
della  pubblica  amministrazione, nonche' temporanea utilizzazione di
personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1983

                               PERTINI

                                                    FANFANI - FORTUNA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA