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LEGGE 4 maggio 1983, n. 165

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.

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Testo in vigore dal: 24-5-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1,  primo  comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682,
deve  intendersi  nel  senso  che  l'equiparazione,  a  partire dal 1
gennaio  1982,  della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi
civili  assoluti  a  quella  goduta  dai  grandi  invalidi  di guerra
comporta  l'estensione,  con la stessa decorrenza, della nuova misura
di  detta  indennita'  e  delle  relative  modalita'  di  adeguamento
automatico  di  cui  agli  articoli  1  e 6 e alla tabella E, lettera
A-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.