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LEGGE 2 maggio 1983, n. 152

Distillazione agevolata di mele di produzione 1982.

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Testo in vigore dal: 7-5-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni  previste  dall'articolo  9 della legge 15 ottobre
1981,  n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento
dell'imposta  di  fabbricazione,  si applicano alle organizzazioni di
produttori  ortofrutticoli  iscritte  nell'elenco  nazionale  di  cui
all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1 febbraio
1983  provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE)
n.  1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche,
mele  non  assorbibili  dal  mercato  stesso,  nel limite minimo di 2
milioni  di  quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del
predetto  regolamento  comunitario  per  l'avvio  del  prodotto  alla
distillazione,  per  la  produzione  di  alcool,  sotto  il controllo
dell'AIMA.
  Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze, del tesoro,
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, saranno emanati,
entro  quindici  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge,
norme e criteri per la sua attuazione.