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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. 90

Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica.

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Testo in vigore dal: 1-5-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, ratificato, con
modifiche,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388, nel quale e'
prevista  la  possibilita'  di  estendere  l'obbligo  dell'iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro
del   lavoro,   a   categorie  di  lavoratori  dello  spettacolo  non
contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
  Ravvisata  la  necessita'  di  estendere  l'obbligo dell'iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo  agli  organizzatori  generali delle imprese di produzione
cinematografica;
  Considerata  che  l'attivita' degli organizzatori generali presenta
caratteristiche  simili  a  quella dei direttori di produzione la cui
categoria e' stata indicata, tra quelle assistite dall'Ente nazionale
di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori dello spettacolo, al
punto 5 del primo comma del predetto art. 3;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:

  Il punto 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modifiche,  dalla  legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal
seguente:
    5)  organizzatori  generali,  direttori,  ispettori, segretari di
produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1983

                               PERTINI

                                                               SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1983
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 192