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LEGGE 16 febbraio 1983, n. 44

Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

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Testo in vigore dal: 11-3-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  2  della  legge  4  aprile  1964,  n. 171, modificato
dall'articolo  22  della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Ai  fini  della  classificazione  merceologica,  appartengono alla
categoria  "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie
bovina  macellati  al  peso  vivo  massimo di chilogrammi 300, che al
controllo  alla  macellazione  risultino  conservare  caratteristiche
anatomo-fisiologiche  specifiche  rappresentate  dal mancato sviluppo
funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato
delle carni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                 FANFANI - PANDOLFI -
                                                  ROGNONI - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA