stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1982, n. 1085

Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1983)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  il  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, ed il regio
decreto 2 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  decreto-legge  28  febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  16  aprile 1974, n. 117, concernente la
istituzione di una tassa di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate
per via aerea e per via marittima;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 1974,
concernente  la  determinazione  della misura della tassa erariale di
sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea;
  Vista  la  legge  5  maggio  1976,  n.  324, recante nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I  diritti  di  approdo e di partenza, il diritto per il ricovero e
per  la  sosta  allo scoperto, il diritto per l'imbarco passeggeri in
voli internazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 5
della  legge  5  maggio  1976,  n.  324, nonche' la tassa erariale di
sbarco  ed  imbarco  sulle merci trasportate per via aerea, istituita
dall'art.  1  del  decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  16  aprile  1974,  n.  117,  negli
aeroporti  gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione
aeroportuale  sono  accertati, riscossi e versati dal direttore della
circoscrizione  medesima,  che  si  avvale  dell'opera  del personale
dipendente,     ferma     restando     la     sua     responsabilita'
amministrativo-contabile  e  salvo  il  diritto  di  rivalsa  verso i
responsabili materiali.
  L'accertamento   e  la  riscossione  si  effettuano  in  base  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto e con l'osservanza delle
norme  contenute  nella legge e nel regolamento per l'amministrazione
del  patrimonio  e  per la contabilita' generale dello Stato, nonche'
nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
  Il  direttore  della  circoscrizione aeroportuale ove ne ravvisi la
opportunita' e previo assenso della Direzione generale dell'aviazione
civile,  puo'  delegare,  per  l'accertamento,  la  liquidazione e la
riscossione  della  tassa  erariale  di sbarco ed imbarco sulle merci
trasportate  per via aerea, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28
febbraio  1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117,
il  competente  ufficio  doganale,  il  quale  rendera'  le  relative
contabilita'   con   le   modalita'   in   vigore   per   la  propria
amministrazione.
  I  proventi  dei  diritti e della tassa erariale indicati nel primo
comma  sono  versati  con  imputazione  al  cap.  2162 dello stato di
previsione  dell'entrata  per  l'esercizio  finanziario  1982  e  sui
capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.