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LEGGE 9 febbraio 1983, n. 28

Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato.

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Testo in vigore dal: 2-3-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
  "Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".