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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1983, n. 9

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 marzo 1983, n. 63 (in G.U. 16/03/1983, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1983)
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Testo in vigore dal: 21-1-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  19  marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure
urgenti in materia di entrate fiscali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta
di  fabbricazione  e  della  corrispondente  sovrimposta  di  confine
previste  dalle  lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
rispettivamente  per  il petrolio lampante per uso di illuminazione e
riscaldamento   domestico  e  per  gli  oli  da  gas  da  usare  come
combustibili,  sono  aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a
L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
  Con  la  medesima  decorrenza  indicata  nel  precedente  comma, le
aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed
1-d,  della  predetta  tabella B, per gli oli combustibili diversi da
quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi e fluidissimi, sono aumentate,
rispettivamente,  da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da
L. 5.100 a L. 7.100 per quintale.
  I  maggiori  introiti  derivanti dall'applicazione delle precedenti
disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.