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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1982, n. 955

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1983)
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Testo in vigore dal:  4-3-1983
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Art. 28


Alla tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente:
"ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO"

Art. 2. - è sostituito dal seguente:
"Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni".

Art. 3. - è sostituito dal seguente:
"Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato".

Art. 5. - è sostituito dal seguente:
"Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, alti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

Art. 6. - è sostituito dal seguente:
"Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

Art. 7. - è sostituito dal seguente:
"Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive".

Art. 9. - è sostituito dal seguente:
"Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione".

Art. 11. - è sostituito dal seguente:
"Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso".

Art. 12. - è sostituito dal seguente:
"Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Art. 15. - è sostituito dal seguente:
"Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e alla importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa".

Art. 16. - è sostituito dal seguente:
"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati".

Art. 18. - è sostituito dal seguente:
"Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti".

Art. 20. - è sostituito dal seguente:
"Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
Nota. - L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che gli enti contemplati nel presente articolo
siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati".

((Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti:))

Art. 24. -
((...))

"Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti".

Art. 25. -
((...))

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,
contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

Art. 26. -
((...))

"Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi,
indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Art. 27. -
((...))

"Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni,
province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere".