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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2008)
Testo in vigore dal: 8-12-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  76/769  del  27  luglio 1976, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  concernente  il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati  membri  relativi alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
  Considerato  che  in  data  29  giugno 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  presente  decreto  regola  le  restrizioni  all'immissione  sul
mercato  e  all'uso  sul  territorio  nazionale  delle sostanze e dei
preparati pericolosi elencati nell'allegato.
  La  immissione  sul  mercato e l'uso sul territorio nazionale delle
sostanze  e  dei  preparati  pericolosi  specificati nell'allegato al
presente   decreto  sono  consentiti  nei  limiti  di  restrizione  e
nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.
  Le norme del presente decreto non si applicano:
    a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui
all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od
aerea;
    b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi
terzi;
    c)  alle  sostanze  ed  ai  preparati  in  transito  sottoposti a
controllo    doganale   purche'   non   siano   oggetto   di   alcuna
trasformazione.