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LEGGE 20 novembre 1982, n. 886

Riordinamento della stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.

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Testo in vigore dal: 18-12-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  stazione  zoologica  di Napoli, eretta in ente morale con regio
decreto  21  ottobre 1923, e' istituto scientifico speciale dotato di
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
  La  stazione zoologica ha per fine la ricerca scientifica nel campo
della  biologia  marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del
territorio  d'intesa  con  enti  locali  e  nazionali  preposti  alla
salvaguardia  dell'ambiente  e  partecipa  ad iniziative nazionali ed
internazionali  volte  alla  soluzione  dei  problemi  connessi  alla
salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino.
  La stazione zoologica e' inclusa nella tabella VI di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70.