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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2020)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-11-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Vista la direttiva n. 80/181 del 20 dicembre 1979, emanata dal 
Consiglio delle  Comunita'  europee,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura; 
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della 
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e di grazia e giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1982; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le unita' di misura legali da utilizzare  per  esprimere  grandezze
sono quelle  riportate  nel  capitolo  I  dell'allegato  al  presente
decreto. 
  Sono ritenute legali fino ai 31 dicembre 1985 le unita'  di  misura
destinate  ad  esprimere  grandezze   riportate   nel   capitolo   II
dell'allegato al presente decreto. 
  Per indicare le unita' di misura di  cui  ai  commi  precedenti  si
devono usare esclusivamente le  denominazioni,  le  definizioni  e  i
simboli previsti nell'allegato.