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LEGGE 14 agosto 1982, n. 598

Provvidenze a favore della riparazione navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1985)
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Testo in vigore dal: 20-4-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale

  Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori
marini,  nonche'  trasformazione  e modificazione di unita' di stazza
lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese
assuntrici  dei  lavori  medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio
1981  al  31  dicembre  1983,  un contributo pari al 10 per cento del
relativo prezzo.
  Per  le  imprese  ubicate  nel  Mezzogiorno la suddetta aliquota e'
elevata di 5 punti percentuali.
  ((Sono  esclusi  dai  benefici  i  lavori per importi che risultino
inferiori a 100 milioni di lire)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111)).
  Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo'
elevare detta percentuale.