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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1161

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-9-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Parma, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30
ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Parma e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Gli   articoli   205,  206,  207,  208,  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in dermatologia e venereologia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

  Art.  205.  -  La durata del corso di studi e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art. 206. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di
corso  e  complessivamente  di  trenta iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 207. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) anatomia e istologia normale della cute;
      2) fisiologia della cute e degli annessi;
      3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
      4) microbiologia e parassitologia applicate;
      5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
      6) semeiotica dermatologica e venereologica.
    2° Anno:
      1) patologia delle malattie cutanee;
      2) patologia delle infezioni veneree;
      3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
      4) immunopatologia cutanea;
      5) dermatologia allergologica e professionale;
      6) angiologia;
      7) sessuologia.
    3° Anno:
      1) clinica delle malattie cutanee;
      2) clinica delle infezioni veneree;
      3) dermatologia pediatrica;
      4) farmacologia e terapia;
      5) fisioterapia dermatologica;
      6) cosmetologia;
      7) chirurgia plastica riparatrice;
      8)  igiene  e  profilassi  delle  malattie  cutanee e veneree e
relativa legislazione.
  Art.  208.  -  Il  corso  di lezioni deve essere impartito mediante
almeno  cinquanta  lezioni annuali, comprensive delle varie materie e
la  frequenza  giornaliera  degli  iscritti non deve essere inferiore
alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
  Gli   specializzandi   avranno   percio'   obblighi   di  frequenza
obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni
e  svolgere  contemporaneamente  frequenza  obbligatoria  ai  fini di
apprendimento nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
  Gli esami di profitto verranno sostenuti in due sessioni.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1982
  Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 174