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LEGGE 12 agosto 1982, n. 531

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal: 15-8-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il sistema viario di grande comunicazione e' composto:
    a)   dalle   autostrade,   dai   trafori   alpini,  dai  raccordi
autostradali;
    b)  dalle  strade che congiungono la rete viaria principale dello
Stato  con  quella degli Stati limitrofi, da quelle che costituiscono
le  grandi  direttrici  del  traffico  nazionale, ivi comprese quelle
della Sicilia e Sardegna;
    c)  dai  principali collegamenti interregionali e dalle strade di
collegamento  con  i  porti  di  prima  categoria  e gli aeroporti di
particolare importanza.
  Il  Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le
regioni  interessate  ed  il  consiglio di amministrazione dell'ANAS,
entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge
presenta  alle  Camere,  per  acquisire  il  parere  delle competenti
commissioni  permanenti,  uno  schema  di  decreto di classificazione
delle infrastrutture viarie di grande comunicazione.
  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  presentazione,  il Ministro dei
lavori  pubblici  - Presidente dell'ANAS adotta, con proprio decreto,
entro  i  successivi  trenta  giorni,  la  classificazione  di cui al
precedente comma.