stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269,  che,  in  attuazione  della
direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966,  reca  la
disciplina della produzione e del commercio di sementi  e  piante  da
rimboschimento; 
  Vista la direttiva del Consiglio (CEE)  n.  75/445  del  26  giugno
1975, che modifica alcune  disposizioni  della  citata  direttiva  n.
66/404 del 14 giugno 1966; 
  Ritenuta la necessita' di emanare le  necessarie  disposizioni  per
dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975; 
  Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai  termini  dell'art.  1
della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato  lo  schema  del
presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1982; 

 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 

 
  L'art. 6 della legge 22 maggio 1973,  n.  269,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Durante  le  fasi  di  raccolta,  lavorazione,   immagazzinamento,
trasporto, allevamento e conservazione i  materiali  di  propagazione
devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: 
    a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed  il
clone; 
    b)  la  categoria:  materiali  di  propagazione   selezionati   o
materiali di propagazione controllati; 
    c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali  di
propagazione selezionati; 
    d)  i  materiali  di  base  per  i  materiali   di   propagazione
controllati; 
    e) l'origine autoctona e non autoctona; 
    f) l'anno di maturazione dei semi; 
    g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue  varie
fasi".