stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1982, n. 472

Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1990)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-7-1990
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  gli
adempimenti  prescritti  nelle  materie di cui alla legge 15 febbraio
1974,  n.  36,  alla  legge  11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12
agosto  1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I
della  tabella  annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco,
per  un  periodo  non  superiore a diciotto mesi, presso la Direzione
generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, di personale con qualifica non
dirigenziale nel numero massimo di venti unita'.
  Le   spese   relative   a   detto   personale  rimangono  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza.(1)((2))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1982

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DI GIESI

  Visto, il Guardasigilli: DARIDA
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  8  ottobre 1984, n. 688 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il
periodo  massimo  di  distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso  la  Direzione  generale della previdenza e assistenza sociale
del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  cui
all'articolo  unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, e' elevato da
diciotto a trentasei mesi".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23  giugno 1990, n. 166 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il
periodo  di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la
Direzione   generale   della  previdenza  e  assistenza  sociale  del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo
unico  della  legge  22  luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo
unico  della  legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da trentasei a
quarantotto mesi".