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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 447

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).

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Testo in vigore dal: 18-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
  Vista  la  direttiva  77/435  adottata  in  data 27 giugno 1977 dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee  relativa ai controlli, da parte
degli  Stati  membri,  delle  operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di
garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  norme  di  attuazione  della
direttiva 77/435 indicata;
  Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 maggio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per  accertare  che  le  operazioni  finanziate dal FEOGA - sezione
garanzia  -  siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del
presente  decreto,  fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia
portata  prescritta  in materia di controlli, effettuano ogni anno un
controllo   sistematico  delle  operazioni  stesse,  sulla  base  dei
documenti  commerciali che l'imprenditore beneficiario o debitore del
sistema  di  finanziamento previsto a carico del FEOGA e' obbligato a
tenere.
  I  documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i
registri,   le   note,   i  documenti  giustificativi,  le  scritture
contabili,  nonche'  gli originali della corrispondenza ricevuta e le
copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo.
  Le  imprese  beneficiarie  sono  obbligate a conservare i documenti
commerciali  per  il  periodo  di  anni cinque a decorrere dalla fine
dell'anno in cui sono stati compilati.