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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982, n. 268

Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 6-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  54  della  legge  5 agosto 1981, n. 416, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Sentito  il  parere  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1982;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
             Tenuta del registro nazionale della stampa

  Il  servizio  dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto
1981,  n.  416  -  nei successivi articoli designata "la legge" senza
ulteriori  specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante,
alla tenuta del registro nazionale della stampa.
  Presso  il  servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti
gli  atti,  le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1,
2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.