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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1140

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 

 
                              Decreta: 

 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
                           Articolo unico 

 
  Il testo dell'art. 352,  relativo  ai  titoli  di  ammissione  alla
scuola di perfezionamento in fisica, e' sostituito dal seguente: 
  Art. 352. - Alla scuola di perfezionamento in fisica sono ammessi i
laureati  in  fisica,  astronomia,   matematica,   chimica,   chimica
industriale, fisica e matematica, nonche' coloro che sono in possesso
di un diploma di laurea conferito dalla facolta' di  ingegneria,  che
soddisfino  ai  requisiti  fissati  anno  per  anno   dal   consiglio
direttivo. 
  Il testo dell'art. 355, relativo agli insegnamenti previsti per  la
predetta scuola, e' integrato nel modo seguente: 
    38) dosimetria e tecniche di misura della dose; 
    39) radioattivita' e tecniche di misura; 
    40) fisica sanitaria e radioprotezione; 
    41) legislazione di radioprotezione; 
    42) radiochimica; 
    43) effetti biologici delle radiazioni; 
    44) programmazione ed elaborazione dei dati; 
    45) acceleratori di particelle; 
    46) strumentazione per la radioprotezione; 
    47) problemi di sicurezza negli impianti nucleari. 
  Dopo l'art. 355, e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo: 
  Art. 356. - La scuola organizza inoltre un corso in radioprotezione
e tecniche radioisotopiche, della durata di un  anno,  per  il  quale
rilascia un certificato di frequenza e profitto a  tutti  coloro  che
abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno  dal
consiglio direttivo della scuola. A tale  corso  potranno  iscriversi
anche  i  laureati  in  farmacia,  medicina  e  chirurgia,   medicina
veterinaria, nonche' coloro che  sono  in  possesso  dei  diplomi  di
laurea conferiti dalla facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali non indicati nell'art. 352 e quelli conferiti dalla facolta'
di agraria. 
  Il consiglio della scuola provvede, inoltre, a proporre al  rettore
il nominativo per la designazione del direttore del corso. 

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 

 
                               PERTINI 

 
                                                              BODRATO 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982 
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 163