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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. 1135

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' della Calabria, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329 e
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 927, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'   della   Calabria   e   convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' della Calabria, approvato e modificato
con   i   decreti  sopraindicati  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                           Articolo unico

  L'ultimo  periodo  dell'art.  35  e'  soppresso  ed  e' aggiunto il
seguente secondo comma:
  "Una  delle  lingue  straniere  sara'  la  lingua inglese. La prova
pratica  di una lingua dovra' essere superata entro il primo biennio,
quella della seconda entro il triennio".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 maggio 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 153